Tanto tuonò che piovve! Dopo tante attese più o meno interessate, nel mezzo dell’ennesima riforma (sia pur ancora tra tanti vuoti da riempire) della Magistratura Onoraria, la Corte di Giustizia europea si è espressa il 7 aprile scorso, circa l’equiparazione delle condizioni di lavoro dei Giudici di Pace (quindi di tutti i magistrati onorari) a quelle dei magistrati professionali rispondendo ad un rinvio pregiudiziale del Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna.
Giudici amministrativi che avevano chiesto se le norme europee in materia nello specifico l’art.47 della Carta dei Diritti fondamentali dell’unione europea contrasti con le leggi italiane che escludono ogni tutela previdenziale e assistenziale.
Ancora se i principi europei in tema di lavoro a tempo determinato, ostino all’applicazione della normativa italiana che consente il rinnovo dell’incarico di giudice onorario oltre gli 8 anni previsti (4 anni più un rinnovo di altri 4), ovvero di quadriennio in quadriennio.
Ebbene i giudici europei, hanno ritenuto che sia pur in proporzione debbano essere assicurati anche ai magistrati onorari gli stessi diritti in materia previdenziale e assistenziale, oltre a sanzionare il reiterato ricorso alla proroga degli incarichi.
Il tutto in uno scenario che per forza di cose, dovrà subire dei cambiamenti.
La sentenza della Corte di Giustizia, pone infatti interrogativi di non poco conto, in primo luogo circa la bontà della strada scelta dal nostro paese per risolvere la questione della Magistratura Onoraria, insieme ad una serie di problematiche.
Problematiche i cui nodi sono giunti al pettine in un momento, quanto mai delicato per la Magistratura Onoraria, con nuove norme che i prevedono tra l’altro la permanenza in servizio fino a 70 anni con la possibilità di scegliere tra un impegno full time e part time con un fisso mensile.
Il tutto però a caro prezzo: vale a dire vincolato alla rinunzia del pregresso e al superamento di una colloquio valutativo, con il capo del proprio ufficio, Presidente o Procuratore della Repubblica ed in caso di mancato superamento o di rinunzia a presentare la domanda di partecipazione la corresponsione di un indennità fissa per ogni anno di servizio.
Riforma l’ultima, che non ha mancato di destare perplessità in ogni ambito: dai diretti interessati i magistrati onorari alla magistratura professionale e anche perché no dal mondo forense: per farla breve ha scontentato tutti.
La sentenza della Corte di Giustizia, quindi giunge a rendere ancora più aspro un confronto che di per sé era già molto delicato, per le sue conclusioni: impone infatti un differente approccio al tema da parte di tutte le controparti.
Ma nel concreto cosa introduce nella perenne discussione di questi anni sulla Magistratura Onoraria questa sentenza? Che prospettive apre alla categoria? Ancora è da interpretarsi positivamente per le istanza della magistratura Onoraria?
Diciamo subito la sentenza non modifica tanto il percorso attuale così come strutturato per definire la questione ma piuttosto contribuisce a fissare alcuni concetti, che fino ad oggi sull’errata interpretazione della natura onoraria, venivano esclusi da qualsiasi discussione e sotto questo aspetto si può dire abbia efficacia innovativa.
Concetti, di cui dovrà tenere conto il legislatore italiano nel disciplinare la figura del Magistrato Onorario.
Per intenderci, indica appunto i diritti che devono essere garantiti ad un magistrato onorario ed interviene sulla durata temporanea, bocciando l’abuso di proroga cui il legislatore italiano ha fatto ripetuto ricorso.
Pensare che un lavoratore, sia pur legato da un impegno di natura temporale con la pubblica amministrazione, non debba avere il diritto alle ferie o alla malattia o ricevere dei contributi previdenziali, sia pur in maniera proporzionale al suo impiego, in uno stato di diritto è assolutamente impensabile.
Tutte cose che da anni dovrebbero essere patrimonio di ogni lavoratore e che con un po’ di buon senso ed un pizzico di obiettività sono finalmente entrate nella discussione sulla Magistratura Onoraria.
Obiettività, poiché appunto ci si rende conto che si tratta come di diritti che dipendono strettamente dall’attività e all’impegno fornito dall’onorario e questo è di grande aiuto poiché delinea un confine ben preciso con la Magistratura professionale di carriera.
Da ciò dovrebbe scaturire una volta e per tutte un dibattito senza pregiudizi essendosi eliminata ogni ragione di preoccupazione circa la forzata assimilazione tra le due figure.
Infatti, viene data piena rilevanza alla figura del magistrato onorario, cui diritti basilari, senza essere equiparato al magistrato professionale: insomma ci troviamo al cospetto di una figura professionale autonoma e distinta.
Particolare questo sfuggito ai più, ma che invece è uno degli aspetti per così dire “rivoluzionari“ di questa sentenza, dopo che in passato per troppe volte davanti a certe legittime rivendicazioni, ci si era fermati, basandosi sul presupposto che determinati riconoscimenti, avrebbero aperto la porta all’equiparazione e all’ingresso di fatto in magistratura ordinaria.
Per anni nel nostro paese, sul presupposto che in origine il Magistrato Onorario, svolgesse appunto il suo compito in modo onorario si è alimentato un equivoco, ovvero che era necessario respingere ogni richiesta di regolamentazione di certi diritti.
Infatti si riteneva che una minima apertura in tal senso, aprisse poi il varco per rivendicazioni sempre più grandi; insomma fosse il mezzo per entrare “dalla porta di servizio” in magistratura.
Quanto di più sbagliato e fuori luogo, anche perché il massiccio ricorso alla categoria degli onorari, è stato voluto, per rispondere alle perenni emergenze in tema di giustizia, nell’impossibilità di rispondere alle pressanti esigenze con la sola Magistratura professionale.
Il tutto però senza alcuna regolamentazione della materia, a volte dispiace dirlo anche con un pizzico di ipocrisia: come spiegare altrimenti l’utilizzo del gop di turno o del vpo per gran parte dell’anno, in cui sia che costoro operino in Tribunale o presso il giudice di pace si trovano a gestire funzioni in tutto e per tutto simili a quelle di un togato.
Per gran parte dell’anno, perché, costui è sostanzialmente legato al cottimo (con differenze macroscopiche ma è altro discorso), ovvero nei periodi in cui non celebra udienza non riceve alcun corrispettivo economico.
Per dire nel mese di agosto, ovvero quando il suo apporto non è richiesto, non riceve alcun corrispettivo, si dirà che non lavorando non si ha titolo per percepire nulla.
Niente di più sbagliato, così come per la previdenza, perché ci si dimentica che si tratta di professionisti che hanno scelto di dedicare alla causa gran parte della loro carriera professionale con tutte le conseguenza del caso.
A nulla vale dire che si tratta di una scelta dell’interessato, perché alla base abbiamo una precisa richiesta dello stato; senza sarebbe impensabile il meccanismo che ben conosciamo.
Laddove, visto l’apporto fornito nell’amministrazione della giustizia con la definizione di numeri sempre alti di procedimenti in sede civile e penale, sarebbe stato il caso di supportare adeguatamente la categoria.
Il legislatore non ha mai invece dato concreta attenzione alle problematiche della categoria, con riforme tra di loro mai collegate e molto spesso senza senso.
Sarebbe auspicabile in tal senso alla luce di questa pronunzia, una seria riflessione, circa coloro che sono entrati in magistratura onoraria con l’ultimo bando, cui si applicherà la c.d. legge “Orlando”, poiché anche a costoro saranno dovute ferie e previdenza e quant’altro previsto.
La sentenza ha inoltre ritenuto incompatibile, con l’ordinamento europeo il reiterato rinnovo degli incarichi a tempo dei magistrati onorari, in alcuni casi in servizio secondo queste modalità anche da più di 20 anni.
Non può essere una giustificazione l’emergenza che il nostro sistema giudiziario attraversa ormai perennemente senza una soluzione di continuità.
Con il tempo la situazione peggiora sempre di più anche perché negli anni gli onorari hanno maturato via via una sempre maggiore esperienza, cui è diventato praticamente impossibile rinunziare.
Per questo motivo il ricorso all’istituto della proroga, cui non si è mai cercato di porre rimedio, appare colpevole e le cui conseguenze erano note.
Infatti era naturale che a furia di svolgere funzioni di un certo genere si creassero (legittime) aspettative di un riconoscimento pari all’impegno corrisposto, funzioni che per altro erano simili a quelle di un togato.
In questo senso, il 7 aprile segna è da considerarsi una data spartiacque: poichè per coloro che sono già in servizio è stato chiarito che non possono essere oggetto di ulteriori proroghe e quindi cosa accade?
Con il testo approvato in legge di bilancio, costoro al superamento di un colloquio valutativo, possono come detto restare in servizio fino a 70 anni e fin qui in linea generale non vi sarebbero criticità.
Se però per un motivo o per un altro la procedura non si svolgesse, non potrebbero usufruire di ulteriori proroghe; questo se da un lato può essere visto come un pungolo per lo stato italiano, per dare i diritti che spettano alla categoria degli onorari, dall’altro può essere come lo strumento per porre comunque fine ad un qualcosa che si trascina da troppo tempo (certo non per responsabilità della categoria).
Nel senso che non ci sarebbe la possibilità di essere confermati nell’incarico.
Ecco perché la questione della Magistratura onoraria deve per forza di cose trovare una definizione in breve tempo e per forza di cose in contemporanea con la procedura valutativa.
Da qui al 2024, non vi sono i tempi per una nuova riforma, ragion per cui sarebbe molto meglio intervenire sull’ultima riforma, assicurando i correttivi del caso.
In questo senso si può dire che la sentenza del 7 aprile, sia il giusto pungolo poiché obbliga a trovare una soluzione in tempi brevi.
Soluzione che urge quanto mai in quanto oggi ancor di più, poiché in mancanza, si rischia di aprire la strada ad un contenzioso senza fine, piaccia o meno.
Questo perché è opinione diffusa come in ballo vi sono diritti che possono essere tranquillamente ritenuti indisponibili e pertanto è logico ritenere che nonostante la rinunzia ad ogni pretesa sul pregresso, la questione troverà uno sbocco giudiziario.
La sentenza della Corte di Giustizia europea è quindi indiscutibilmente un grande passo in avanti, per quanto concerne l’acquisizione di diritti che fino a poco fa erano impensabili, ma fissa però dei concetti generali, lasciando di fatto al legislatore nazionale di regolamentare il futuro della categoria.
Da oggi al magistrato onorario, dovrà essere garantito in proporzione tutto ciò che spetta ad un qualsiasi lavoratore la previdenza, le modalità con cui ciò avverrà è una pagina bianca ancora da scrivere.
Ancora una volta il futuro della magistratura onoraria, è un grande punto interrogativo, unica certezza che nulla sarà come prima, questo è poco ma sicuro.
*Magistrato Onorario Tribunale Torre Annunziata
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